L’Amministrazione presenta una bozza “copia e incolla” dell’Ordinanza Ministeriale vigente.

Per la UIL: Nessun confronto nel merito. Necessario un cambio di passo: tutelare
il personale ed eliminare tutte le incongruenze degli ultimi tre anni
Il nuovo Regolamento sulle supplenze a decorrere dal triennio scolastico 2024/25, 2025/26,
2026/27è stato l’oggetto dell’incontro tra organizzazioni sindacali e il Ministero dell’Istruzione
e del Merito.
Con la costituzione delle Graduatorie provinciali e l’informatizzazione delle supplenze, tutta
la materia della gestione degli incarichi a tempo determinato da GAE e GPS è stata finora
disciplinata da una Ordinanza Ministeriale in attesa di una rivisitazione di tutta la materia
delle supplenze attraverso un nuovo Regolamento che dovrà sostituire quello del 2007.
Una prima bozza del Regolamento era stata presentata dal Ministero ad aprile dello scorso
anno e su questa il Consiglio di Stato si era espresso con i seguenti rilievi:

  • Tabelle di valutazione dei titoli poco dettagliate.
  • Procedura informatica delle supplenze che non dovrebbe essere parte integrante del
    Regolamento ma collocata in altro provvedimento.
  • Effetti sanzionatori con riferimento alle rinunce o abbandono delle supplenze troppo
    rigide.
  • La durata del rinnovo delle supplenze, la cui previsione dovrebbe ora essere triennale e
    non più biennale, deve essere inserita in un provvedimento amministrativo estraneo al
    Regolamento.
  • Valutare le conseguenze di una cancellazione della seconda fascia GPS della scuola
    primaria e dell’infanzia ovvero i laureandi del quarto e quinto anno di Scienze della
    Formazione Primaria che comunque non sono stati compresi nella Ordinanza Ministeriale
    n.112/2022 attualmente in vigore.
  • Per il sostegno, valutare l’impatto che avrebbe la previsione che le tre annualità di
    insegnamento su sostegno per accedere alla 2 fascia devono essere possedute entro
    l’anno scolastico precedente a quello di presentazione della istanza.
  • La necessità di chiarire cosa si intenda per dichiarazioni “non corrispondenti a verità”, al
    fine anche di procedere ad eventuale “rettifica” o invece ad ”esclusione” della graduatoria
    e che il suddetto controllo deve avvenire prima della costituzione della graduatoria e non
    a posteriori.
  • Trasparenza delle sedi: al momento della domanda, se l’aspirante sia o meno in
    condizione di conoscere le sedi per le quali vi saranno disponibilità. Cosa che oggi, con
    l’ordinanza in vigore, non avviene.
    Tutti i punti di criticità espressi dal Consiglio di Stato sul nuovo Regolamento li abbiamo
    anticipati come Federazione Uil Scuola Rua nel corso degli incontri avuti al Ministero proprio
    sullo stesso Regolamento e successivamente sull’Ordinanza Ministeriale n.112/2022
    attualmente in vigore.

La bozza presentata oggi alle organizzazione sindacali non si scosta di una virgola rispetto
alla Ordinanza Ministeriale n.112/2022 e non recepisce praticamente nulla rispetto ai rilievi
sollevati dal Consiglio di Stato.
Per cui si rischia di pubblicare un Regolamento i cui contenuti non sono condivisi dal
Consiglio di Stato e che, per la Federazione UIL Scuola Rua, ha una visione miope e
autoritaria le cui conseguenze riguardano la vita delle persone.
Oltre ai punti sopra evidenziati, restano inevase anche le nostre richieste rispetto alle
seguenti criticità:

  • La palese violazione dei diritti di coloro i quali sono utilmente collocati in graduatoria con
    un punteggio superiore e vengono scavalcati, nei turni di nomina successivi, da chi ha
    meno punteggio, perché considerati rinunciatari per non aver espresso tutte le sedi nella
    domanda di partecipazione alle supplenze.
  • La parte che riguarda gli effetti sanzionatori, che contengono per i supplenti delle
    conseguenze troppo punitive, andrebbe rivista anche in relazione alle supplenze fino ai
    10 giorni per la scuola della infanzia e della primaria. Tali docenti, infatti, che esprimono
    la disponibilità per tali supplenze, in caso di rifiuto di una supplenza fino ai 10 giorni
    hanno l’estensione degli effetti sanzionatori anche per le supplenze superiori ai 10 giorni.
    Inoltre, bisogna inserire la possibilità per il docente di giustificare una eventuale rinuncia
    o abbandono della supplenza affinché la sanzione non sia applicata.
  • È necessario ripristinare la possibilità del frazionamento di una cattedra intera al fine di
    consentire il completamento orario a chi ha una supplenza su uno spezzone orario.
  • È indispensabile dare indicazioni chiare ai Dirigenti Scolastici circa l’utilizzo ottimale
    dell’organico dell’autonomia.
  • Il divieto di presentare la messa a disposizione in altra provincia, se presenti nelle GAE
    o nelle GPS, non deve applicarsi qualora, entro un termine stabilito, il docente non abbia
    ricevuto nessun incarico nella provincia di inclusione. E’ infatti paradossale che si abbiano
    docenti abilitati o specializzati sul sostegno inseriti nelle graduatorie e senza alcun
    incarico, mentre si reclutano docenti anche in assenza di titolo di studio per far fronte in
    alcune province alla mancanza di aspiranti.
    Per tali motivi la Federazione UIL Scuola Rua rivendica la riapertura di un confronto serio in
    materia di supplenze per arrivare ad un testo condiviso che vada nella direzione di tutela dei
    diritti del personale e che nello stesso tempo eviti tutte le storture che lo stesso personale
    ha dovuto subire negli ultimi anni con gravi ricadute sui nostri alunni.
    Per la Federazione Uil Scuola Rua ha partecipato Roberta Vannini. Per l’Amministrazione
    erano presenti il Dott. Serra e il Dott. Volontè.

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